Circolare 171

CIRCOLARE 171

OGGETTO: FRUIZIONE DELLE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

VISTO l’Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) in quale recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
VISTO l’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 il quale recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”;

VISTA l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024;
VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/21 che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 – Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012;
VISTO che la Corte di Giustizia, grande sezione, con le sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), ha ritenuto non conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per il lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, preveda l’automatica perdita di tali giorni di ferie retribuite e del correlato diritto all’indennità finanziaria in difetto di una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo;
VISTA la ricostruzione normativa di cui alla nota n. 75233 del 27.03.2025 del Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso;
RITENUTO OPPORTUNO invitare – espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva.
in considerazione di quanto premesso con la presente, tutto il personale a tempo determinato è invitato a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale (Natale, Pasqua,…) ed eventualmente dal Consiglio d’Istituto, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva..

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO