Circolare 196

CIRCOLARE 196

FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI E AUTOCERTIFICAZIONE DEI MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI – ORIENTAMENTO DELL’ARAN E ORD N.12991 DEL 13/5/2024 CORTE DI CASSAZIONE

Si riporta per esteso, con preghiera al personale di prenderne attenta visione, l’orientamento applicativo ID: 34580 dell’Agenzia di Rappresentanza della Pubblica Amministrazione.

 

Quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche, al fine di poter fruire dei permessi di cui al comma 12 dell’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024?

  • Id: 34580

Dal disposto dell’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 – secondo il quale “il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere anche fruiti ad ore con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.

Sul punto va considerato che i possibili motivi a supporto della richiesta non sono specificati dal CCNL né definiti sulla base di elencazione di causali, atteso che la clausola contrattuale prevede genericamente che i permessi sono fruiti “per motivi personali e familiari”.

Tuttavia, è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000. Nel dettaglio del quesito posto, considerato che nessuna norma prevede l’elencazione dei requisiti formali e sostanziali della documentazione da presentare, la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola.

Il quesito è consultabile al seguente link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/quale-documentazione-e-utile-a-soddisfare-lautocertificazione-dei-motivi-personali-o-familiari-da-parte-del-personale-delle-istituzioni-scolastiche-al-fine-di-poter-fruire-dei-permessi-di-cu/

 

Tale indirizzo è confermato dall’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 sezione lavoro della CORTE DI CASSAZIONE che chiarisce:

  • la necessità di documentare in maniera dettagliata le motivazioni per le quali il dipendente chiede di fruire dei tre giorni di permesso per motivi personali nonché, per i medesimi motivi, fino a non più di sei giorni di ferie ex articolo 15, comma 2 del CCNL del comparto scuola 2006/2009;
  • i margini di discrezionalità del dirigente scolastico nel concedere i permessi o i giorni di ferie chiesti ai sensi del suddetto articolo.

 

La decisione della Corte di Cassazione “muove dalla considerazione per cui la diversa disciplina contrattuale in effetti nella specie applicabile, data dall’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, …”.

 

Si chiarisce, per completezza, che nel caso specifico, il giudice in questione ha riconosciuto come corretto l’operato del Dirigente Scolastico dell’Istituto “E. Molinari” di Milano che ha negato la concessione del permesso, ritenendo insufficiente la motivazione addotta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) a giustificare l’esigenza dell’assenza dal lavoro, considerando, dunque, preminente l’esigenza pubblica di garantire il servizio e il diritto allo studio degli alunni.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO