Circolare 98

CIRCOLARE 98

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE (2025/2028) DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE (2025/2028) DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • VISTO il D. Lgs. del 16.04.1994 n.297;
  • VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 N. 416;
  • VISTE le ordinanze ministeriali 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
  • VISTA la nota ministeriale prot. n. 42616 del 19/09/2025 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica a.s. 2025-2026”;
  • VISTA la Circolare Regionale n. 18 del 14/10/2025 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2025-2026”;

INDICE

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per domenica 30 novembre 2025, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 01 dicembre 2025, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Genitori, docenti ed ATA potranno esercitare il loro diritto di voto secondo le date e gli orari suindicati.

Di seguito si ricordano le scadenze previste secondo la procedura ordinaria per le elezioni dei rappresentanti delle componenti alunni, docenti, genitori e personale ATA nel Consiglio d’Istituto:

1) Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35° giorno antecedente le votazioni (data 26/10/2025);

2) Deposito degli elenchi elettorali da parte della Commissione Elettorale entro il 25° giorno antecedente le votazioni (data 05/11/2025);

3) Presentazione alla Commissione Elettorale della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (data 10/11/2025) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (data 15/11/2025) Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91);

4) Esposizione della lista dei candidati nella stessa giornata della scadenza della presentazione della lista dopo le ore 12.00 (15/11/2025);

5) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (data 12/11/2025) al 2° giorno (data 28/11/2025) antecedente le votazioni.

6) Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni (data 20/11/2025);

7) I seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (data 25/11/2025).

COMPOSIZIONE

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 studenti il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri:

  • Dirigente scolastico (membro di diritto);
  • 8 rappresentanti del personale insegnante;
  • 8 rappresentanti dei genitori;
  • 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Il Presidente è eletto dai consiglieri a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio di Istituto elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva costituita da 4 membri:

  • il Dirigente scolastico che la presiede;
  • il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario (membri di diritto);
  • 1 docente e n. 1 un genitore.

FORMAZIONE LISTE

NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA : Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Le liste possono avere anche un solo candidato. Ogni lista deve avere un motto.

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Docenti, Genitori e Personale ATA).

I candidati verranno elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi in ordine progressivo.

Le liste devono essere corredate della certificazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima candidatura.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei SS.GG.e Amm.vi. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Ciascuna lista può essere presentata:

  • Da almeno due elettori della stessa componente, quando il corrispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a dieci;
  • Da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il corrispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  • Da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
  • I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere autenticate.
  • Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno presentate all’ufficio di segreteria personalmente da uno dei firmatari.
  • Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate da Sindaco o Notaio o Dirigente Scolastico); occorre documento valido di riconoscimento. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista.
  • Il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della commissione elettorale.
  • I componenti di detta commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

Ne consegue che nel nostro Istituto occorrono almeno le seguenti unità di presentatori:

  • LISTA DEI DOCENTI: 16 presentatori
  • LISTA DEI GENITORI: 16 presentatori
  • LISTA del personale ATA : 4 presentatori

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1) Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni.

2) Documento di identità valido. Per la presentazione delle liste e le relative dichiarazioni adoperare i moduli allegati alla circolare. (Si precisa che i moduli sono differenziati per componente e di ciascuno di essi bisogna compilare solo la parte scritta in nero)

IRREGOLARITÀ DELLE LISTE

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione all’albo. Rappresentanti di lista: I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente della Commissione Elettorale. N.B.: L’autenticazione delle firme è delegata ai responsabili di sede.

 

PROPAGANDA ELETTORALE

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 12/11/2025 al 28/11/2025.

Per lo stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il giorno 20/11/2025.

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Ogni Seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

  1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
  2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato o scrivendo il cognome e il nome del candidato a stampatello in assenza di schede prestampate.
  3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori e docenti è uguale a 2, una sola preferenza per il personale ATA.
  4. Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).

POSSONO VOTARE:

DOCENTI:

■ Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria o in soprannumero, nonché i docenti di Religione cattolica di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico;

■ Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni;

■ I docenti in servizio in più Istituti (votano in ciascun Istituto in cui prestano servizio).

■ I docenti non di ruolo supplenti temporanei NON hanno diritto all’elettorato attivo e passivo;

■ NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA :

■ Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto;

■ Il personale a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

■ Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo NON ha diritto all’elettorato attivo e passivo.

■ Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

■ Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di Istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di Istituto.

■ NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia. GENITORI

■ L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.

■ Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

■ NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti devono optare per una sola delle rappresentanze. I genitori di più alunni iscritti in diverse classi e/o ordini di scuola votano una sola volta. Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché il Dirigente Scolastico possa predisporre in tempi utili locali e servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                               Salvatore Ciravolo

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