Circolare n. 12 del 12/09/2024 - Fruizione permessi legge 104/92
Con riferimento alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge104/92, al fine di garantire la funzionalità e l’offerta dei servizi all’utenza, si richiama l’attenzione sull’obbligo, da parte del personale già autorizzato dalla Dirigenza, di programmare le proprie assenze dal servizio con congruo anticipo, fatte salve, ovviamente comprovate situazione di emergenza.
A tal riguardo si richiama quanto puntualmente previsto, sull’argomento, da:
● Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010, che, al punto 7, con specifico riferimento agli “oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni” prevede espressamente che “salvo dimostrate situazioni d’urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”;
● CCNL 2016 – 2018 all’art. 31 comma 2 dispone che … al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese;
● Circolare INPS n. 65 del 13/04/2018 che, al punto 4, nel richiamare l’articolo 33 del CCNL, dispone che il dipendente comunichi per iscritto una programmazione mensile “fatte salve le situazioni di necessità e di urgenza per le quali la comunicazione può essere inoltrata nelle 24 ore che precedono la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”;
● CCNL 2006 – 2009 all’art. 15 comma 6 dispone che …i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
L’obbligo di comunicazione preventiva della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92, infatti, non costituisce un mero adempimento fine a se stesso, ma rappresenta un elemento fondamentale per la gestione della scuola e per l’offerta dei servizi. Pertanto, si dispone che ciascun dipendente autorizzato che intende fruire dei permessi in argomento è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:
- obbligo di comunicazione preventiva della programmazione per la fruizione di permessi ex Legge 104/92, entro il mese precedente a quello di fruizione, evitando di effettuare la comunicazione negli ultimissimi giorni del mese per fruire del permesso nei primissimi giorni del mese successivo, compromettendo, di fatto, la tempestiva organizzazione dell’attività dell’Ufficio e dell’offerta dei servizi all’utenza;
- programmazione dei suddetti permessi evitando che ricadono su giorni ricorrenti;
- obbligo di comprovare le eventuali situazioni di urgenza (che comunque sono fatte salve), che dovessero determinare la fruizione dei permessi in giorni diversi rispetto a quelli programmati.
La programmazione dovrà essere effettuata, presentando entro il giorno 27 del mese precedente quello di fruizione, la richiesta secondo modello allegato tramite e-mail indirizzata a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Infine, si ricorda che annualmente tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attestino la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.